1 Die Vertragsparteien fördern und/oder übernehmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf nationaler und internationaler Ebene eine geeignete Forschung, Entwicklung, Überwachung und Zusammenarbeit in Bezug auf persistente organische Schadstoffe und gegebenenfalls deren Alternativen sowie potentielle persistente organische Schadstoffe, auch hinsichtlich
2 Bei der Durchführung der Massnahmen nach Absatz 1 sind die Vertragsparteien im Rahmen ihrer Möglichkeiten verpflichtet,
2 Le Parti cooperano per fornire un’assistenza tecnica tempestiva e adeguata alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, al fine di aiutarle, tenuto conto delle loro particolari esigenze, a sviluppare e rafforzare le loro possibilità di adempiere i loro obblighi ai sensi della presente Convenzione.
3 A tal proposito, l’assistenza tecnica che deve essere fornita dalle Parti che sono Paesi sviluppati, e da altre Parti nella misura delle loro possibilità, comprende, ove necessario e come stabilito di comune accordo, assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Indicazioni supplementari in merito saranno conferite dalla Conferenza delle Parti.
5 Ai fini del presente articolo le Parti tengono pienamente conto, nel prendere decisioni relative all’assistenza tecnica, delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.