1. Die Konferenz der Vertragsparteien kann auf einer Tagung Protokolle nach Artikel 2 beschliessen.
2. Der Wortlaut eines vorgeschlagenen Protokolls wird den Vertragsparteien mindestens sechs Monate vor der betreffenden Tagung vom Sekretariat übermittelt.
1. La Conferenza delle Parti può, all’atto di una riunione, adottare protocolli alla presente Convenzione, conformemente all’articolo 2.
2. Il testo di qualsiasi protocollo proposto è comunicato dalla segreteria alle Parti almeno sei mesi prima di detta riunione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.