1. Jede Vertragspartei dieses Übereinkommens oder eines Protokolls hat eine Stimme.
2. Unbeschadet des Absatzes 1 üben die Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration in Angelegenheiten ihrer Zuständigkeit ihr Stimmrecht mit der Anzahl von Stimmen aus, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Vertragsparteien des Übereinkommens oder des betreffenden Protokolls sind. Diese Organisationen üben ihr Stimmrecht nicht aus, wenn ihre Mitgliedstaaten ihr Stimmrecht ausüben, und umgekehrt.
1. Ogni Parte alla Convenzione o a qualsiasi protocollo dispone di un voto.
2. Con riserva delle disposizioni del paragrafo I qui sopra, le organizzazioni d’integrazione economica regionale dispongono, per esercitare il diritto di voto nei campi che rientrano nella loro competenza, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla Convenzione o al protocollo pertinente. Queste
organizzazioni non esercitano il diritto di voto se gli Stati membri lo esercitano, e inversamente.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.