Jede Partei informiert die andere Partei auf diplomatischem Weg über den Abschluss der erforderlichen innerstaatlichen Verfahren für das Inkrafttreten dieses Abkommens. Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach Empfang der letzten Notifikation in Kraft.
Ogni Parte informa l’altra, per via diplomatica, del termine delle procedure richieste dalla legislazione nazionale per l’entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese a decorrere dalla data di ricezione dell’ultima notifica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.