1. Jede Schätzung des inländischen Verbrauchs eines «Stoffs», die nach den vorstehenden Artikeln für ein Land oder Gebiet aufgestellt wird, ist ausschliesslich auf den medizinischen und wissenschaftlichen Bedarf dieses Landes oder Gebiets zu gründen.
2. Die vertragschliessenden Teile können ausser den Vorratsbeständen auch staatliche Bestände schaffen und unterhalten.
1. Qualsiasi valutazione, fornita in conformità degli articoli precedenti, riferentisi a una qualsiasi delle «droghe» necessarie al consumo interno del paese o del territorio per il quale essa è stabilita, sarà basata unicamente sui bisogni medici e scientifici di questo paese o di questo territorio.
2. Le alte Parti contraenti potranno, oltre le scorte di riserva, costituire e mantenere delle scorte di Stato.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.