Jeder vertragschliessende Teil kann die Apotheker ermächtigen, auf ihre eigene Verantwortung folgende offizinelle opiumhaltige Präparate als Heilmittel zu sofortigem Gebrauch in dringenden Fällen an das Publikum abzugeben: Opiumtinktur, Laudanum Sydenham und Doversches Pulver. Die in solchem Falle zulässige Höchstmenge darf jedoch nicht mehr als 0,25 g offizinelles Opium enthalten, und der Apotheker muss gemäss Artikel 6 Buchstabe c die gelieferten Mengen in seine Bücher eintragen.
Ciascuna delle Parti contraenti può autorizzare le farmacie a somministrare, sotto la propria responsabilità, a titolo di medicamento per l’uso immediato in caso d’urgenza, le preparazioni officinali oppiacee seguenti: tintura d’oppio, laudano di Sydenham, polvere di Dover; tuttavia la dosa massima che può in questi casi essere somministrata non deve contenere più di 0,25 gr di oppio officinale, e il farmacista dovrà iscrivere nei suoi libri, in conformità dell’art. 6, lett. c, la quantità fornita.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.