Die vertragschliessenden Teile werden alle Personen überwachen, welche die Stoffe, auf die sich dieses Kapitel bezieht, herstellen, einführen, verkaufen, vertreiben oder ausführen, sowie die Gebäude, in denen sie dieses Gewerbe oder diesen Handel betreiben.
Zu diesem Zwecke sollen die vertragschliessenden Teile:
Le Parti contraenti controlleranno tutti coloro che fabbricano, importano, vendono, distribuiscono o esportano le sostanze alle quali si applica il presente capitolo, nonchè tutti gli edifici dove queste persone esercitano l’industria o il commercio menzionati.
A questo scopo le Parti contraenti dovranno:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.