Mit Ausnahme dessen, was in Artikel 19 ausdrücklich über die nach diesem Artikel zulässigen Erklärungen vorgesehen ist, und soweit dies Artikel 20 in Bezug auf die territoriale Anwendung erlaubt, ist kein Vertragspartner berechtigt, Vorbehalte hinsichtlich irgendeiner Bestimmung dieses Protokolls anzubringen.
Salvo quanto è espressamente previsto dall’articolo 19 per le dichiarazioni ammesse da detto articolo e nella misura consentita dall’articolo 20 per quel che riguarda l’applicazione territoriale, le Parti non possono formulare alcuna riserva concernente una disposizione qualsiasi del presente Protocollo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.