1. Dichiarazioni pubbliche
Qualora accerti che una Parte non ha attuato disposizioni del presente Protocollo e che la loro mancata attuazione ostacoli seriamente il controllo degli stupefacenti in un qualsiasi territorio di detta Parte, o in un qualsiasi territorio di un altro Stato, il Comitato può prendere le seguenti misure:
- a.
- Comunicazione pubblica
- Il Comitato può richiamare l’attenzione di tutte le Parti e del Consiglio sulla questione.
- b.
- Altre dichiarazioni pubbliche
- Qualora ritenga che le misure prese in virtù della lettera precedente non abbiano conseguito gli effetti voluti, il Comitato può pubblicare una dichiarazione la quale renda noto che una Parte ha violato gli obblighi da essa assunti a termini del presente Protocollo, o che uno Stato ha omesso di prendere le misure necessarie per impedire che la situazione in materia d’oppio in uno qualsiasi dei suoi territori rischi di compromettere l’efficace controllo degli stupefacenti in uno o più territori di altre Parti o Stati. In caso di dichiarazione pubblica, il Comitato deve pubblicare pure il punto di vista del Governo interessato, qualora questi lo richieda.
2. Raccomandazione di procedere a un blocco
Qualora il Comitato accerti:
- a.
- in seguito all’esame delle valutazioni e delle statistiche fornite conformemente agli articoli 8 e 9, che una Parte è venuta meno in misura apprezzabile agli obblighi da essa assunti a termini del presente Protocollo, o che uno Stato ostacola seriamente l’efficace applicazione del presente Protocollo, o
- b.
- in base alle informazioni di cui dispone, che in un qualsiasi Stato o territorio si accumulano quantità eccessive di oppio, o che sussiste il pericolo che un qualsiasi Stato o territorio divenga centro di traffico illegale,
esso può raccomandare alle Parti di procedere al blocco dell’importazione dell’oppio proveniente dallo Stato o territorio interessato, oppure di procedere al blocco dell’esportazione dell’oppio a destinazione dello Stato o territorio interessato, oppure di procedere contemporaneamente al blocco dell’importazione e dell’esportazione, sia per un periodo determinato, sia fino a che la situazione concernente l’oppio nello Stato o territorio gli appaia soddisfacente. Lo Stato interessato ha il diritto di portare il caso avanti il Consiglio, in conformità alle disposizioni applicabili dall’articolo 24 della Convenzione del 1925.
3. Blocco obbligatorio
- a.
- Dichiarazione ed importazione del blocco
- Fondandosi sugli accertamenti fatti ai sensi delle lettere a o b del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può prendere le seguenti misure:
- (i)
- Esso può rendere nota la sua intenzione di procedere al blocco dell’importazione dell’oppio proveniente dallo Stato o territorio interessato, oppure di procedere al blocco dell’esportazione dell’oppio a destinazione dello Stato o territorio interessato, oppure di procedere contemporaneamente al blocco dell’importazione e dell’esportazione dell’oppio;
- (ii)
- Qualora la dichiarazione prevista dal numero (i) della lettera a del presente paragrafo non consegua un miglioramento della situazione, il Comitato può procedere al blocco, a condizione che le misure meno rigorose previste dalle lettere a e b del paragrafo 1 del presente articolo non siano valse o appaiano insufficienti a migliorare la situazione lamentata. Il blocco può essere imposto sia per un periodo di tempo determinato, sia fino a che la situazione nello Stato o territorio interessato appaia al Comitato soddisfacente. Il Comitato deve notificare senza indugio la propria decisione allo Stato interessato e al Segretario generale. La decisione del Comitato ha carattere riservato e, salvo che non sia altrimenti disposto nel presente articolo, non deve essere resa pubblica prima che venga stabilita, conformemente al numero (i) della lettera c del paragrafo 3 del presente articolo, l’entrata in vigore del blocco.
- b.
- Appello
- (i)
- Uno Stato nei riguardi del quale sia stato deciso il blocco obbligatorio può, nel termine di trenta giorni dalla data in cui gli è stata notificata la decisione, comunicare in via riservata al Segretario generale che intende appellare avverso la medesima e indicare per iscritto, entro un ulteriore termine di trenta giorni, i motivi dell’appello;
- (ii)
- Il Segretario generale deve, allorchè sia entrato in vigore il presente Protocollo, chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia la nomina di una Commissione d’appello di tre membri e di due membri supplenti che, per la loro competenza e imparzialità e per la loro indipendenza, siano meritevoli della fiducia generale. Qualora il Presidente della Corte internazionale di giustizia informi il Segretario generale di non essere in grado di procedere alla nomina suddetta o non vi proceda nei due mesi successivi al ricevimento della domanda all’uopo indirizzatagli, la nomina è fatta dal Segretario generale. I membri della Commissione restano in carica cinque anni e possono essere rinominati. In conformità alle disposizioni che saranno prese dal Segretario generale, essi hanno diritto ad una indennità, soltanto per la durata delle sessioni della Commissione d’appello;
- (iii)
- La procedura descritta al numero (ii) della lettera b del presente paragrafo è applicabile anche alle nomine destinate a coprire i seggi vacanti nella Commissione d’appello;
- (iv)
- Il Segretario generale deve trasmettere al Comitato copie della notificazione scritta e dei motivi dell’appello di cui al numero (i) della lettera b del presente paragrafo, e disporre senza indugio la riunione della Commissione d’appello, perchè possa prendere conoscenza dell’appello e decidere su di esso. Egli deve inoltre prendere tutte le disposizioni utili, intese a facilitare il lavoro della Commissione d’appello, e fornire ai membri di questa copie della decisione del Comitato, delle comunicazioni di cui al numero (i) della lettera b del presente paragrafo, della risposta del Comitato, in quanto sia disponibile, e di tutti gli altri documenti pertinenti;
- (v)
- La Commissione d’appello stabilisce un proprio regolamento interno;
- (vi)
- Allo Stato appellante e al Comitato è consentito di fare dichiarazioni avanti la Commissione d’appello, prima che essa abbia preso una decisione;
- (vii)
- La Commissione d’appello può confermare, modificare o annullare la decisione del blocco presa dal Comitato. La decisione della Commissione d’appello è definitiva e obbligatoria e deve essere comunicata senza indugio al Segretario generale;
- (viii)
- Il Segretario generale deve comunicare la decisione della Commissione d’appello allo Stato appellante e al Comitato;
- (ix)
- Qualora lo Stato appellante ritiri il proprio appello, il Segretario generale deve notificare l’avvenuto ritiro alla Commissione d’appello e al Comitato.
- c.
- Attuazione del blocco
- (i)
- Il blocco imposto in virtù della lettera a del presente paragrafo deve entrare in vigore sessanta giorni dalla data della decisione del Comitato, salvo che l’appello non venga notificato nei modi stabiliti al numero (i) della lettera b del presente paragrafo. In tal caso, il blocco deve entrare in vigore trenta giorni dalla data dell’eventuale ritiro dell’appello o della decisione della Commissione d’appello, che confermi, totalmente o parzialmente, il blocco;
- (ii)
- Stabilita, in conformità alle disposizioni del numero (i) della lettera c del presente paragrafo, l’entrata in vigore del blocco, il Comitato notifica a tutte le Parti le condizioni del medesimo, alle quali esse devono conformarsi.
4. Garanzie procedurali
- a.
- Le decisioni del Comitato che si fondano sul presente articolo devono essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri.
- b.
- Lo Stato interessato prima che venga presa una decisione in virtù del presente articolo, ha il diritto di fare, attraverso il suo rappresentante, una dichiarazione avanti il Comitato.
- c.
- Pubblicando una decisione presa in virtù del presente articolo o qualsiasi comunicazione in rapporto col medesimo, il Comitato deve pubblicare parimente il punto di vista del Governo interessato, qualora questi lo richieda. Nel caso in cui la decisione del Comitato non sia stata presa all’unanimità, deve essere resa nota anche l’opinione della minoranza.