Der Titel des Artikels 9 des Einheits-Übereinkommens wird wie folgt geändert:
Artikel 9 Absatz 1 des Einheits-Übereinkommens wird wie folgt geändert:
Die folgenden neuen Absätze 4 und 5 werden nach Absatz 3 des Artikels 9 des Einheits-Übereinkommens angefügt:
Il titolo dell’articolo 9 della convenzione unica sarà modificato come segue:
«Composizione e attribuzione dell’Organo»
L’articolo 9, paragrafo 1 della convenzione unica sarà modificato come segue:
«1. L’Organo si compone di tredici membri scelti dal Consiglio come segue:
I nuovi paragrafi 4 e 5 seguenti saranno inseriti dopo il paragrafo 3 dell’articolo 9 della convenzione unica:
«4. Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente convenzione, l’Organo, agendo in collaborazione con i Governi, cercherà di limitare la coltura, la produzione, la fabbricazione e l’uso degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici, far rispettare tali limitazioni e impedire la coltura, la produzione, la fabbricazione, il traffico e l’uso illeciti degli stupefacenti.
5. Le misure prese dall’Organo in applicazione della presente convenzione saranno sempre quelle più atte a favorire la collaborazione dei governi con l’Organo e a rendere possibile un dialogo permanente tra i Governi e l’Organo, in modo da facilitare e contribuire a qualsiasi azione efficace dei governi diretta al raggiungimento degli scopi della presente convenzione.»
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.