1) Gestattet eine Vertragspartei den Anbau der Hanfkrautpflanze im Hinblick auf die Gewinnung von Cannabis oder von Cannabisharz, so wendet sie auf diese Pflanze das in Artikel 23 für den Opiummohn vorgesehene Kontrollsystem an.
2) Dieses Übereinkommen ist auf den Anbau der Hanfkrautpflanze zu ausschliesslich industriellen (Fasern und Samen) oder zu gärtnerischen Zwecken nicht anwendbar.
3) Die Vertragsparteien treffen die notwendig erscheinenden Massnahmen, um den Missbrauch der Blätter der Hanfkrautpflanze oder den unerlaubten Verkehr damit zu verhindern.
1. Se una Parte autorizza la coltivazione della pianta di canape in vista della produzione di canape o di resina di canape, applicherà ad essa il regime di controllo previsto all’articolo 23 per ciò che concerne il controllo del papavero da oppio.
2. La presente Convenzione non si applicherà alla coltivazione della pianta di canape se questa è eseguita esclusivamente per dei fini industriali o di orticoltura.
3. Le Parti adotteranno le misure che potranno risultare necessarie per impedire l’abuso delle foglie della pianta di canape o il rispettivo traffico illecito.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.