- 1.
- a) Se una Parte ha intenzione di iniziare la produzione dell’oppio oppure di accrescere la propria produzione di oppio, tiene conto della domanda mondiale d’oppio esistente, in conformità delle valutazioni pubblicate dall’Organo, al fine che la sua produzione di oppio non conduca a una sovrapproduzione d’oppio nell’ambito mondiale;
- b)
- nessuna Parte autorizza la produzione dell’oppio o aumenta la propria
produzione d’oppio se, in base al proprio convincimento, una tale produzione o un tale aumento di produzione sul proprio territorio rischia di alimentare il traffico illecito dell’oppio. - 2.
- a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, se una Parte che il primo gennaio 1961 non produceva oppio per l’esportazione intende ora esportare, dell’oppio che produce, quantità non eccedenti le cinque tonnellate per anno, lo notifica all’Organo, aggiungendo a questa notifica informazioni concernenti:
- i)
- i controlli in vigore, voluti dalla presente Convenzione, per ciò che concerne la produzione dell’esportazione dell’oppio; e
- ii)
- il nome del Paese o dei Paesi verso i quali lo Stato considerato intende esportare l’oppio; e l’Organo può approvare la notifica o raccomandare alla Parte interessata di non produrre oppio per l’esportazione.
- b)
- Se una Parte diversa da una Parte designata al paragrafo 3 intende produrre per anno più di cinque tonnellate di oppio destinate all’esportazione, lo notifica al Consiglio, aggiungendo a questa notificazione informazioni adeguate, ivi comprese:
- i)
- la valutazione delle quantità che debbono essere prodotte per l’esportazione;
- ii)
- i controlli esistenti o proposti per ciò che concerne l’oppio che deve essere prodotto;
- iii)
- il nome del Paese o dei Paesi verso i quali ha intenzione di esportare questo oppio; e il Consiglio può approvare la notifica o raccomandare alla Parte interessata di non produrre oppio per l’esportazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 capoversi a, b, una Parte che durante i dieci anni che hanno immediatamente preceduto il primo gennaio 1961 ha esportato l’oppio da essa prodotto, può continuare a esportare l’oppio che continua a produrre.
- 4.
- a) Una Parte non importa oppio da alcun Paese o territorio salvo che l’oppio sia prodotto sul territorio:
- i)
- di una Parte menzionata nel paragrafo 3;
- ii)
- di una Parte che ha indirizzato una notifica all’Organo in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 capoverso a; oppure
- iii)
- di una Parte che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 capoverso b.
- b)
- Nonostante le disposizioni del capoverso a del presente paragrafo, una Parte può importare l’oppio prodotto da ogni Paese che abbia prodotto ed esportato oppio durante i dieci anni precedenti il primo gennaio 1961, soltanto se un organismo o un’agenzia di controllo nazionale esiste e funziona nel Paese interessato, in base alle finalità definite all’articolo 23, e se quest’ultimo possiede mezzi efficaci per fare in modo che l’oppio che produce non alimenti il traffico illecito.
5. Le disposizioni del presente articolo non impediscono a una Parte;
- a)
- di produrre oppio in quantità sufficiente al suo fabbisogno; oppure
- b)
- di esportare oppio confiscato nel traffico illecito a un’altra Parte, in conformità delle esigenze della presente Convenzione.