Die schweizerische Regierung
und
die italienische Regierung
haben in der Erkenntnis der Notwendigkeit, in gesundheitspolizeilicher Hinsicht als Ersatz der Bestimmungen von Artikel 7 des am 27. Januar 19232 zwischen den beiden Ländern unterzeichneten Handelsvertrages Regeln für die Einfuhr von Heilmitteln und insbesondere von Heilmittelspezialitäten aus der Schweiz in Italien und aus Italien in die Schweiz festzusetzen, folgendes vereinbart:
Geschehen in Rom, in doppelter Ausfertigung, am 20. Juni 1936.
Paul Rüegger | Ciano |
3 Die Inkraftsetzung auf den 1. Mai 1939 wurde durch Notenaustausch vom 30. April 1939 vereinbart.
Il Governo Svizzero
e
il Governo Italiano,
riconoscendo la necessità di stabilire delle norme da applicarsi, dal punto di vista sanitario, all’importazione dei medicinali e in particolare delle specialità medicinali, dalla Svizzera in Italia e dall’Italia nella Svizzera, in sostituzione delle disposizioni dell’art. 7 del Trattato di commercio firmato il 27 gennaio 19232 tra i due paesi, hanno convenuto quanto segue:
Fatto a Roma, in doppio esemplare, il 20 giugno 1936.
Paul Rüegger | Ciano |
3 L’entrata in vigore del presente Accordo al 1° maggio 1939 è stata fissata con scambio di note 30 aprile 1939.
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