1 Die Parteien geben einander die Namen und Adressen von Kontaktstellen für Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem vorliegenden Abkommen bekannt, um die Kommunikation und den Informationsaustausch zu erleichtern, zum Beispiel den Austausch von Inspektionsberichten oder technischen Anforderungen.
2 Die Parteien melden einander relevante Änderungen in den Strukturen und Verantwortlichkeiten der Behörden, die als Kontaktstellen dienen.
1 Le Parti devono scambiarsi nomi e indirizzi dei punti di contatto per questioni concernenti il presente accordo allo scopo di facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni, come ad esempio lo scambio dei rapporti di ispezione o la comunicazione dei requisiti tecnici.
2 Ciascuna Parte è tenuta a notificare all’altra eventuali cambiamenti significativi concernenti le strutture e le responsabilità delle autorità che fungono da punti di contatto.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.