32. Dieser Artikel sieht die Möglichkeit vor, durch eine zwölf Monate im Voraus abgegebene schriftliche Kündigung an die Depositarregierung vom Übereinkommen zurückzutreten.
32. Il presente articolo prevede la possibilità di ritirarsi dalla Convenzione con un preavviso scritto di 12 mesi al Governo depositario.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.