1. Das vorliegende Übereinkommen tritt drei Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft, an dem drei Mitgliedstaaten des Rates nach Artikel 4 Vertragsparteien geworden sind.
2. Für jeden Mitgliedstaat, der das Übereinkommen später ohne Vorbehalt der Ratifikation oder der Annahme unterzeichnet oder es ratifiziert oder annimmt, tritt es drei Monate nach dem Zeitpunkt der Unterzeichnung oder der Hinterlegung der Ratifikations‑ oder Annahmeurkunde in Kraft.
1. Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio sono divenuti participi dell’Accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.
2. Per qualsiasi Stato membro che lo firmerà successivamente senza riserva di ratificazione o di accettazione, o lo ratificherà o l’accetterà, l’Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione o di accettazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.