(1) Jede Vertragspartei kann dieses Protokoll jederzeit durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation kündigen.
(2) Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt.
(1) Ogni Parte può denunciare il presente Protocollo, in qualsiasi momento, indirizzando una dichiarazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
(2) La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.