Der Generaldirektor oder sein Vertreter kann durch Abkommen mit den Mitgliedstaaten ein Verfahren festlegen, das ihm erlaubt, zur Erfüllung seiner Aufgaben unmittelbar mit ihren verschiedenen Departementen in Beziehung zu treten, insbesondere mit ihren Gesundheitsämtern und mit den amtlichen oder nichtamtlichen nationalen Gesundheitsorganisationen. Er kann ebenfalls unmittelbar mit den internationalen Organisationen in Beziehung treten, deren Tätigkeit in den Zuständigkeitsbereich der Organisation fällt. Er hat die regionalen Büros über alle ihr Gebiet betreffenden Fragen auf dem Laufenden zu halten.
Il Direttore generale, od il suo rappresentante, può stabilire, mediante accordo con gli Stati Membri, una procedura che gli permetta, per l’esercizio delle sue funzioni, di mettersi direttamente in rapporto con i loro dipartimenti, specialmente con le loro amministrazioni sanitarie nazionali, governamentali o non governamentali. Egli può parimente mettersi in relazione diretta con le organizzazioni internazionali, se la loro attività è di competenza dell’Organizzazione. Egli deve tenere gli uffici al corrente di tutti i problemi che interessano le loro rispettive zone d’attività.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.