Der Rat hat folgende Aufgaben:
Le funzioni del Consiglio sono le seguenti:
In particolare, esso può autorizzare il Direttore generale a prendere le misure necessarie per combattere le epidemie e partecipare all’esecuzione dei soccorsi sanitari destinati alle vittime d’una calamità; esso può inoltre intraprendere studi o ricerche che, secondo il parere di uno Stato qualsiasi o del Direttore generale, rivestono un carattere urgente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.