Jeder Vertragsstaat kann Änderungen des Übereinkommens vorschlagen. Änderungen treten für jeden Vertragsstaat, der sie annimmt, in Kraft, sobald die Mehrheit der Vertragsstaaten sie angenommen hat; für jeden weiteren Vertragsstaat treten sie mit der Annahme durch diesen in Kraft.
Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può proporre emendamenti al testo. Gli emendamenti prenderanno effetto, rispetto allo Stato partecipe che li accetti, non appena essi saranno stati accettati dalla maggioranza degli Stati partecipi della Convenzione e, successivamente, per ognuno degli altri Stati partecipi, nel giorno dell’accettazione dei detti emendamenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.