Jeder Vertragsstaat kann von diesem Übereinkommen ein Jahr nach dessen Inkrafttreten durch eine schriftliche, an die Depositarregierungen gerichtete Notifikation zurücktreten. Der Rücktritt wird ein Jahr nach Eingang dieser Notifikation wirksam.
Ogni Stato partecipe della presente convenzione può, un anno dopo l’entrata in vigore della medesima, comunicare la sua intenzione di recederne, mediante notificazione scritta indirizzata ai governi depositari. Questa notificazione prenderà effetto un anno dopo la data della sua ricezione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.