Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses Vertrags vorschlagen. Änderungen treten für jeden Vertragsstaat, der sie annimmt, in Kraft, sobald die Mehrheit der Vertragsstaaten sie angenommen hat; für jeden weiteren Vertragsstaat treten sie mit der Annahme durch diesen in Kraft.
Ogni Stato partecipe del presente Trattato può proporre emendamenti al Trattato. Gli emendamenti entrano in vigore il giorno della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati contraenti, per ogni Stato contraente che li accetta e, successivamente, per ciascun altro Stato contraente, il giorno della sua accettazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.