Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.78 Post- und Fernmeldeverkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.78 Poste e telecomunicazioni

0.784.022 Änderungsurkunde vom 24. November 2006 zu der von den Konferenzen der Bevollmächtigten in Kyoto 1994 und Minneapolis 1998 und Marrakesch 2002 geänderten Konvention der Internationalen Fernmeldeunion (mit Anlage)

0.784.022 Strumento di emendamento del 24 novembre 2006 alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994, di Minneapolis 1998 e di Marrakech 2002 (con annesso)

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Art. 36 Gebühren und Gebührenfreiheit

Die Bestimmungen über die Fernmeldegebühren und die verschiedenen Fälle, in denen Gebührenfreiheit gewährt wird, sind in den Vollzugsordnungen niedergelegt.

Art. 35 Lingue

1.
1) Possono essere utilizzate lingue diverse da quelle indicate nelle norme pertinenti dell’articolo 29 della Costituzione:
a)
qualora venga richiesto al Segretario generale di prevedere l’utilizzazione orale o scritta di una o più lingue supplementari, in modo permanente o ad hoc, su riserva che le spese supplementari così sostenute siano a carico degli Stati membri che hanno espresso tale richiesta o che l’hanno appoggiata;
b)
se, durante conferenze o riunioni dell’Unione, dopo averne informato il Segretario generale o il direttore dell’Ufficio interessato, una delegazione prende i provvedimenti necessari per assicurare a sue spese la traduzione orale della propria lingua in una delle lingue indicate nella norma pertinente dell’articolo 29 della Costituzione.
2)
Nel caso previsto al numero 491 di cui sopra, il Segretario generale dà seguito a tale richiesta nella misura del possibile, dopo aver ottenuto dagli Stati membri interessati la garanzia che le spese sostenute saranno da essi debitamente rimborsate all’Unione.
3)
Nel caso previsto al numero 492 di cui sopra, la delegazione interessata può inoltre, se lo desidera, assicurare a sue spese la traduzione orale nella propria lingua da una delle lingue indicate nella norma pertinente dell’articolo 29 della Costituzione.

2.  Tutti i documenti elencati nelle norme pertinenti dell’articolo 29 della Costituzione possono essere pubblicati in una lingua diversa da quelle che vi sono specificate, a condizione che gli Stati membri che chiedono tale pubblicazione s’impegnino ad assumere la totalità delle spese di traduzione e di pubblicazione.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.