Die Funkstellen sind verpflichtet, Notrufe und Notmeldungen, woher sie auch kommen mögen, mit unbedingtem Vorrang aufzunehmen, diese Meldungen ebenso zu beantworten und das Erforderliche sofort zu veranlassen.
Le stazioni di radiocomunicazione sono tenute ad accettare, a titolo prioritario assoluto, le chiamate ed i messaggi di soccorso a prescindere dalla loro provenienza, a rispondere allo stesso modo a questi messaggi ed a darvi immediatamente il seguito necessario.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.