0.748.710.1 Abkommen vom 14. September 1963 über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen
0.748.710.1 Convenzione del 14 settembre 1963 concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili
Art. 23
1. Jeder Vertragsstaat kann dieses Abkommen durch eine an die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation gerichtete Notifikation kündigen.
2. Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation bei der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation wirksam.
Art. 26
L’organizzazione dell’aviazione civile internazionale notifica a tutti gli Stati membri dell’organizzazione delle Nazioni Unite o d’una loro istituzione specializzata:
- a.
- ogni firma della presente convenzione con la rispettiva data;
- b.
- il deposito di ogni strumento di ratificazione o d’adesione con la rispettiva data;
- c.
- la data in cui la presente convenzione entra in vigore, conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 paragrafo 1;
- d.
- la ricezione di ogni notificazione e disdetta con la rispettiva data;
- e.
- la ricezione di ogni dichiarazione o notificazione fatta in virtù dell’articolo 24, con la rispettiva data.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.