1. Jede Vertragspartei dieses Protokolls kann es durch eine an die Regierung der Volksrepublik Polen gerichtete Notifikation kündigen.
2. Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation bei der Regierung der Volksrepublik Polen wirksam.
3. Die Kündigung des Abkommens nach Artikel 39 gilt zwischen den Vertragsparteien dieses Protokolls nicht als Kündigung des Abkommens in der Fassung dieses Protokolls.
1. Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunciarlo mediante una notifica inoltrata al Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
2. La denuncia avrà efficacia sei mesi dopo la data di ricezione, da parte del Governo della Repubblica Popolare di Polonia, della notifica di denuncia.
3. Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione da parte di una di esse in virtù dell’articolo 39 non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione emendata dal presente Protocollo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.