Artikel 9 des Abkommens erhält folgende Fassung:
«Art. 9
Wird ein Gut mit Zustimmung des Luftfrachtführers in das Luftfahrzeug verladen, ohne dass ein Luftfrachtbrief ausgestellt worden ist, oder enthält der Luftfrachtbrief nicht den in Artikel 8 Buchstabe c vorgeschriebenen Hinweis, so kann sich der Luftfrachtführer nicht auf die Vorschriften des Artikels 22 Absatz 2 berufen.»
All’articolo 9 della convenzione è sostituita la disposizione seguente:
"Art. 9
Per le merci che, con il consenso del vettore, siano state caricate sull’aeromobile senza che sia stata compilata una lettera di trasporto aerea, o questa non contenga l’avviso prescritto nell’articolo 8, lettera c, il vettore non ha diritto di prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22, capoverso 2."
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.