Zu Artikel 1 des Abkommens:
Nell’articolo 1 della convenzione:
a. al capoverso 2 è sostituita la disposizione seguente:
"2 È qualificato «trasporto internazionale» a’ sensi della presente Convenzione, ogni trasporto in cui, secondo le stipulazioni delle parti, il punto di partenza e il punto di destinazione, che abbia luogo o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati sul territorio di due alte Parti contraenti o sul territorio d’una sola alta Parte contraente, se uno scalo è previsto sul territorio d’un altro Stato, anche se non sia un’alta Parte contraente. Il trasporto senza un tale scalo tra due punti del territorio d’una sola alta Parte contraente non è considerato come internazionale a’ sensi della presente Convenzione."
b. al capoverso 3 è sostituita la disposizione seguente:
"3 Il trasporto da eseguire per aria da diversi vettori successivi è considerato – nei riguardi dell’applicazione della presente Convenzione – come trasporto unico, quando le Parti l’hanno previsto come una sola operazione e sia stato concluso sotto forma d’un solo contratto o d’una serie di contratti; esso non perde il suo carattere internazionale qualora un solo contratto o una serie di contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio d’un medesimo Stato."
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.