Die Bestimmungen dieses Abkommens lassen das Recht jedes Vertragsstaates unberührt, seine nationalen Gesetze über Einwanderung, Zölle oder Luftfahrt gegenüber einem Luftfahrzeug durchzusetzen.
Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di procedere, nei riguardi di un aeromobile, alle misure d’esecuzione previste dalle loro leggi nazionali relative all’immigrazione, alle dogane o alla navigazione aerea.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.