2. Nach Erhalt einer oder mehrerer Anzeigen über die Absicht, dieses Abkommen in Übereinstimmung mit Absatz 1 dieses Artikels zu kündigen, benachrichtigt der Generalsekretär die vertragsschliessenden Regierungen.
1. Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 1957 al più presto e quando il totale dei contributi iniziali dei Governi che hanno depositato il loro strumento di accettazione o di adesione è almeno pari al novanta per cento della somma massima delle spese specificate nell’articolo V. Il deposito, da parte di questi Governi, di uno strumento di accettazione o di adesione è considerato come un’approvazione del sistema di contributi, di pagamenti e di rettificazioni previsto nel presente accordo per il tempo dal 1o gennaio 1957 all’entrata in vigore dell’accordo.
2. Per quanto concerne qualsiasi Governo, il cui strumento di accettazione o di adesione è depositato dopo l’entrata in vigore del presente accordo, l’accordo entra in vigore alla data del deposito. In tal caso, il Governo in causa accetta il sistema di contributi, di pagamenti e di rettificazioni previsto nel presente accordo, almeno dall’inizio dell’anno civile durante il quale lo strumento di accettazione o di adesione è stato depositato. Il suddetto Governo può accettare che gli sia imputato un contributo corrispondente alla sua quota di partecipazione alle spese reali approvate di Servizi ai quali le disposizioni dell’articolo VI sono applicabili e rispetto ai quali l’approvazione di tutti i Governi contraenti non è stata ottenuta alla data dell’adesione di detto Governo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.