Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.132.62 Abkommen vom 25. September 1956 über die gemeinsame Finanzierung gewisser Dienste der Flugsicherung in Grönland (mit Anhängen)

0.748.132.62 Accordo del 25 settembre 1956 sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia (con all.)

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Art. XV

Die Regierung Dänemarks kann ohne Genehmigung des Rates keinen internationalen Vertrag für die Errichtung, den Betrieb, den Unterhalt, die Entwicklung oder die Finanzierung eines dieser Dienste abschliessen.

Art. XVI

Il Governo della Danimarca coopera il più attivamente possibile con i rappresentanti dell’Organizzazione per quanto concerne il perseguimento degli scopi del presente accordo e concede a questi rappresentanti i privilegi e le immunità cui hanno diritto in virtù della convenzione generale su i privilegi e le immunità degli istituti specializzati e, in particolare, delle disposizioni dell’allegato III (2) a suddetta convenzione.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.