Die Regierung Dänemarks kann ohne Genehmigung des Rates keinen internationalen Vertrag für die Errichtung, den Betrieb, den Unterhalt, die Entwicklung oder die Finanzierung eines dieser Dienste abschliessen.
Il Governo della Danimarca coopera il più attivamente possibile con i rappresentanti dell’Organizzazione per quanto concerne il perseguimento degli scopi del presente accordo e concede a questi rappresentanti i privilegi e le immunità cui hanno diritto in virtù della convenzione generale su i privilegi e le immunità degli istituti specializzati e, in particolare, delle disposizioni dell’allegato III (2) a suddetta convenzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.