1. Dieses Abkommen bleibt für die in seiner Präambel genannten Regierungen bis zum 1. Dezember 1956 zur Unterzeichnung offen.
2. Dieses Abkommen unterliegt der Annahme durch die unterzeichneten Regierungen. Die Annahmeurkunden müssen sobald als möglich beim Generalsekretär hinterlegt werden, welcher alle unterzeichneten oder beigetretenen Regierungen über den Zeitpunkt der Hinterlegung jeder dieser Urkunden unterrichtet.
1. Il presente accordo è aperto all’adesione del Governo di ciascuno Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata collegata a detta Organizzazione. Le adesioni sono effettuate mediante il deposito di uno strumento ufficiale presso il Segretario generale.
2. Il Consiglio può intavolare negoziati con ciascun Governo che non è parte del presente accordo e i cui aeromobili civili beneficiano dei Servizi, allo scopo di ottenere la sua adesione all’accordo.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio può conchiudere convenzioni circa il pagamento di contributi da parte di ciascun Governo che non diventa parte del presente accordo. Qualsiasi contributo ricevuto in tal modo è usato a fine del presente accordo, nelle condizioni determinate dal Consiglio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.