Die Gesamtkosten der Dienste, berechnet nach den Anhängen II und III dieses Abkommens, dürfen im Jahr 4 663 463 Dollar nicht übersteigen. Der Rat kann diese Grenze entweder mit Zustimmung aller vertragsschliessenden Regierungen oder in Anwendung der Bestimmungen des Artikels VI erhöhen.
4 Fassung gemäss Art. 2 des Prot. vom 3. Nov. 1982, von der BVers genehmigt am 4. Juni 1985 und für die Schweiz in Kraft getreten am 17. Nov. 1989 (AS 2005 2065 2063; BBl 1984 III 939).
1. Ai soli fini di istituire, esercitare e mantenere in buono stato i servizi che non sono assicurati altrove in applicazione al presente accordo, il limite stabilito nell’articolo V può essere aumentato di una somma determinata, con il consenso dei Governi contraenti, per i quali il totale dei contributi è almeno pari al novanta per cento della somma complessiva dei contributi stabiliti per l’ultimo anno civile, conformemente alle disposizioni dell’articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 65.
2. Riservate le disposizioni dell’articolo II, qualsiasi spesa imputabile ai servizi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo o qualsiasi spesa permessa in virtù delle disposizioni dell’articolo XIII, paragrafo 2, lettera a, per effetto dell’inclusione di detti servizi nel presente accordo, è sopportata esclusivamente dai Governi Contraenti che vi consentono, in proporzione alla loro quota di partecipazione alla somma complessiva per l’anno di cui si tratta. Nessuna parte del fondo di riserva, menzionato nell’articolo X, che non sia imputabile a questi servizi, può essere usato per scopi, ai quali solo detti Governi hanno consentito.
5 Nuovo riferimento giusta l’art. 3 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
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