Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.131.934.924 Abkommen vom 23. März 2017 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Französischen Republik über das am Flughafen Basel-Mülhausen anwendbare Steuerrecht

0.748.131.934.924 Accordo del 23 marzo 2017 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la fiscalità applicabile all'area dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse

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Art. 9 Kündigung des Abkommens

Jede Vertragspartei kann das Abkommen auf diplomatischem Weg unter Einhaltung einer Frist von mindestens sechs Monaten auf das Ende eines Kalenderjahres kündigen. In diesem Fall findet dieses Abkommen keine Anwendung mehr ab dem Geschäftsjahr, das am 1. Januar des auf das Jahr der Notifikation folgenden Jahres geöffnet wird.

Art. 9 Denuncia dell’Accordo

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo per via diplomatica con un preavviso di almeno sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso il presente Accordo cessa di avere effetto a partire dall’esercizio contabile che inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale è stato notificato il preavviso.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.