Jeder Staat wird die Verlängerung der Telefonlinien des anderen Staates auf seinem Gebiet gestatten, um die unmittelbare Verbindung der Zoll‑, Polizei- und PTT‑ Dienststellen, die in den in den Artikeln 11, 23 und 39 erwähnten Büros eingerichtet sind, mit ihren eigenen Verwaltungen zu ermöglichen.
Ciascuno dei due Stati permetterà il prolungamento sul suo territorio delle linee telefoniche dell’altro Stato affinchè possono essere stabilite comunicazioni dirette tra i servizi di dogana, di polizia e delle poste, dei telegrafi e dei telefoni che si trovano negli uffici indicati negli articoli 11, 23 e 39 e le loro amministrazioni.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.