1. Dieses Abkommen und alle seine Änderungen werden bei der Internationalen Zivilluftfahrt‑Organisation eingetragen.
2. Dieses Abkommen wird vom Tage seiner Unterzeichnung an vorläufig angewendet; es tritt in Kraft, sobald die beiden Vertragsparteien einander die Erfüllung ihrer verfassungsrechtlichen Vorschriften angezeigt haben.
1. Il presente accordo e ogni sua eventuale modificazione saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.
2. Il presente accordo è applicabile Provvisoriamente dal giorno della firma; esso entrerà in vigore il giorno in cui le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive formalità costituzionali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.