a. Le leggi e i regolamenti che, quanto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili, adibiti alla navigazione internazionale, nonché la navigazione e l’impiego dei medesimi all’interno, si applicano parimenti agli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte e dovranno pertanto essere osservati da questi sia all’arrivo, sia durante il soggiorno, sia alla partenza.
b. Le leggi e i regolamenti che, quanto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata e l’uscita dei passeggeri, equipaggi e merci del traffico aereo, segnatamente quelli attenenti alle formalità d’entrata e d’uscita, all’immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena, si applicano ai passeggeri, agli equipaggi e alle merci, trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte, e dovranno pertanto essere osservati sia all’arrivo, sia durante il soggiorno, sia alla partenza.
c. I passeggeri in transito nel territorio d’una Parte sottostanno a un controllo semplificato. I bagagli e le merci vanno esenti da dazio, diritti d’ispezione e tasse analoghe purché il transito sia diretto.