Der Schweizerische Bundesrat
und
die Regierung des Königreichs Marokko
(nachstehend die «Vertragsparteien»):
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno del Marocco
(di seguito chiamati «Parti»):
animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei in un mercato sottoposto al minor numero possibile d’ingerenze e normative da parte dei Governi;
animati dal desiderio di agevolare l’ampliamento delle opportunità di servizi aerei internazionali;
riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;
animati dal desiderio di dar modo alle imprese di trasporti aerei di offrire ai passeggeri e agli e speditori di merci un ampio ventaglio di prestazioni e nell’intento di incoraggiare singole imprese di trasporti aerei a stabilire e introdurre prezzi innovativi e concorrenziali;
animati dal desiderio di assicurare il più elevato livello di sicurezza e protezione del trasporto aereo internazionale e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile; e
in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442,
hanno convenuto quanto segue:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.