Der in Artikel 1 dieses Abkommens erwähnte freie Zugang bezieht sich auf zivile internationale Flughäfen und Militärflughäfen, die für den gewerbsmässigen Verkehr der internationalen Zivilluftfahrt der beiden Vertragsparteien auf der Grundlage des tatsächlichen Gegenrechtes geöffnet sind.
Il libero accesso di cui all’articolo 1 del presente Accordo si riferisce agli aeroporti civili internazionali ed agli aeroporti militari aperti al Traffico aereo commerciale dell’aviazione civile internazionale delle due Parti contraenti su base di effettiva reciprocità.
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