4 Dieser Abschnitt des französischen Originaltextes wurde durch Notenaustausch vom 20. März 2003 und 11. Aug. 2004 berichtigt. Die Änd. ist am 11. Aug. 2004 in Kraft getreten. Der Notenaustausch ist in der AS nicht veröffentlicht.
1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti fra i territori delle due Parti.
2. L’impresa designata di ciascuna Parte deve tenere conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti serventi la stessa linea o parte di essa.
3. I servizi convenuti offerti dalle imprese designate delle Parti saranno in stretta relazione con i bisogni di trasporti pubblici sulle linee indicate e mireranno essenzialmente a offrire una capacità di trasporti con un fattore di carico ragionevole corrispondente alla domanda per il trasporto di passeggeri, di bagagli, di merci e di invii postali tra i territori delle Parti.
4. La capacità offerta per il trasporto di passeggeri, di bagagli, di merci e di invii postali che saranno imbarcati o sbarcati nei punti sulle linee indicate sul territorio di Stati che non hanno designato l’impresa dovrà essere stabilita conformemente ai principi generali secondo cui tale capacità è adattata:
5. Sulla base dei principi generali di cui sopra, la capacità offerta e la frequenza dei servizi esercitati dall’impresa designata di ciascuna Parte e qualsivoglia aumento di tali capacità e frequenza saranno convenuti tra le autorità aeronautiche delle due Parti4.
4 Questo par. del testo originale francese è stato rettificato mediante scambio di note del 20 mar. 2003 e dell’11 ago. 2004. La mod. è entrata in vigore l’11 ago. 2004. Lo scambio di note non è pubblicato nella RU.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.