Dieses Abkommen, alle seine Änderungen und jeder Notenaustausch nach Artikel 2, Absatz 2, und Artikel 15, Absatz 3, werden bei der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation hinterlegt.
Il presente accordo, ogni sua modificazione e ogni scambio di note effettuato in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, o all’articolo 15, paragrafo 3, saranno registrati presso l’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.