1. Dieses Abkommen tritt an dem Tage in Kraft, an welchem die Vertragsparteien die Ratifikationsurkunden gegenseitig austauschen.
2. Dieses Abkommen kann mit der Zustimmung der Vertragsparteien geändert werden; es kann jederzeit von jeder Vertragspartei unter Wahrung einer sechsmonatigen Frist gekündigt werden.
Geschehen zu Rom, am 27. Oktober 1986, in zwei Urschriften in italienischer Sprache.
Für den | Für die Regierung |
Gaspard Bodmer | Giacomo Attolico |
1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di ratifica.
2. Il presente Accordo potrà essere modificato con il consenso delle due Parti contraenti e potrà essere denunciato, in qualsiasi momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di sei mesi.
Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986, in due esemplari originali in lingua italiana.
Per il | Per il Governo |
Gaspard Bodmer | Giacomo Attolico |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.