Dieses Übereinkommen ist auf feste oder schwimmende Plattformen oder der Küste vorgelagerte bewegliche Bohreinrichtungen nicht anzuwenden, wenn sich diese Plattformen oder Einrichtungen zur Erforschung, Ausbeutung oder Gewinnung mineralischer Ressourcen des Meeresbodens vor Ort im Einsatz befinden.
La presente Convenzione non è applicabile alle piattaforme fisse o galleggianti, né agli impianti mobili di trivellazione situati al largo della costa se tali piattaforme o impianti, nel luogo in cui si trovano, servono all’esplorazione, allo sfruttamento o all’estrazione di risorse minerali del fondo marino.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.