1. Dieses Übereinkommen liegt vom 1. Juli 1989 bis zum 30. Juni 1990 am Sitz der Organisation zur Unterzeichnung und danach zum Beitritt auf.
2. Staaten können ihre Zustimmung, durch dieses Übereinkommen gebunden zu sein, ausdrücken,
3. Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer entsprechenden Urkunde beim Generalsekretär.
1. La presente Convenzione è aperta alla firma dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990 presso la Sede dell’Organizzazione. Essa rimane poi aperta per l’adesione.
2. Gli Stati possono esprimere il proprio consenso a essere vincolati dalla presente Convenzione con:
3. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione sono effettuate con il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.