1. Dieses Übereinkommen liegt bis zum 31. Dezember 1975 am Sitz der Organisation zur Unterzeichnung und danach zum Beitritt auf.
2. Die Staaten können Vertragsparteien dieses Übereinkommens werden:
3. Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer förmlichen Urkunde beim Generalsekretär der Organisation.
1. La presente Convenzione è aperta per la forma nella sede dell’Organizzazione fino al 31 dicembre 1975 e resta in seguito aperta per l’adesione.
2. Gli Stati possono divenire Parti della presente Convenzione mediante:
3. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante il deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione di uno strumento in buona e debita forma a questo fine.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.