Unbeschadet des Artikels 3 Absatz 2 regeln sich die Errichtung und die Verteilung eines Haftungsfonds sowie das gesamte Verfahren nach dem Recht des Staates, in dem der Fonds errichtet wird.
Senza pregiudicare le disposizioni dell’articolo 3, numero 2, le regole concernenti la costituzione e la distribuzione di eventuali fondi come anche quelle che ne disciplinano la procedura sono stabilite conformemente alle leggi dello Stato in cui il fondo viene costituito.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.