1) La presente Convenzione potrà esser emendata su proposta di un Governo contraente, secondo una delle procedure qui di seguito enunciate.
2) Emendamento per approvazione unanime:
- a)
- Su richiesta di un Governo contraente, il testo dell’emendamento proposto sarà trasmesso dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti, affinché lo esaminino in vista della sua unanime approvazione.
- b)
- L’emendamento così adottato entrerà in vigore dodici mesi dopo la data della sua approvazione da parte di tutti i Governi contraenti, salvo che una data più ravvicinata non sia da questi convenuta. Il Governo contraente che non abbia provveduto a notificare all’Organizzazione il suo assenso o il suo dissenso nei riguardi dell’emendamento proposto entro 24 mesi dalla data in cui l’Organizzazione gliene avrà dato comunicazione, sarà considerato come avente approvato il detto emendamento.
3) Emendamento previo esame in seno all’Organizzazione:
- a)
- Su richiesta di un Governo contraente, l’Organizzazione potrà esaminare qualsiasi emendamento alla presente Convenzione presentato da quel Governo. Se adottato alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti del Comitato per la sicurezza marittima in seno all’organizzazione, l’emendamento sarà reso noto a tutti i membri dell’Organizzazione nonché a tutti i Governi contraenti almeno sei mesi prima che venga sottoposto all’esame dell’Assemblea dell’Organizzazione.
- b)
- Se adottato alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dell’Assemblea, l’emendamento sarà trasmesso dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti perché lo approvino.
- c)
- Dodici mesi dopo la sua approvazione da parte dei due terzi dei Governi contraenti, l’emendamento diverrà operante per tutti i Governi contraenti, salvo che per quelli che si saranno dichiarati contrari prima della sua entrata in vigore.
- d)
- Nell’adottare un emendamento, l’Assemblea potrà, alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, e dei due terzi dei Governi rappresentati nel Comitato per la sicurezza marittima, presenti e votanti in seno ad essa, proporre che si sancisca che tale emendamento riveste una particolare importanza, per cui qualsiasi Governo contraente che in virtù del capoverso c) si dichiari contrario, e non approvi tale emendamento entro il termine di dodici mesi dalla sua entrata in vigore, cessa di essere parte contraente della presente Convenzione, allo scadere del suddetto termine. Tale decisione dovrà preliminarmente raccogliere i voti favorevoli dei due terzi dei Governi contraenti.
- e)
- Nessuna delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo osta a che il Governo contraente che sia ricorso per un emendamento alla procedura fissata da questo paragrafo opti in qualsiasi momento per una altra procedura che gli sembri più consona, in applicazione del paragrafo 2 o 4 del presente articolo.
4) Emendamento previa conferenza:
- a)
- Su richiesta formulata da un Governo contraente, ed appoggiata da un terzo almeno dei Governi contraenti, l’Organizzazione potrà convocare una conferenza dei governi, onde esaminare gli emendamenti proposti alla presente Convenzione.
- b)
- Ogni emendamento adottato dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti dovrà esser trasmesso dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l’approvazione.
- c)
- Dodici mesi dopo la sua approvazione da parte dei due terzi dei Governi contraenti, l’emendamento diverrà operante per tutti i Governi contraenti, salvo che per quelli che si saranno dichiarati contrari prima della sua entrata in vigore.
- d)
- Nell’adottare un emendamento, la conferenza indetta in virtù del capoverso a) di cui sopra potrà sancire, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, che questo riveste una particolare importanza per cui qualsiasi Governo contraente che, in virtù del capoverso c), si dichiari contrario e non approvi l’emendamento entro il termine di dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, cessa di essere parte contraente della presente Convenzione allo scadere del suddetto termine.
5) L’Organizzazione dovrà informare i Governi contraenti di ogni emendamento che divenga operante in virtù del presente articolo, come pure della data della sua entrata in vigore.
6) Qualsiasi ratifica o dichiarazione fatta in virtù del presente articolo comporterà il deposito del relativo strumento presso l’Organizzazione, la quale ne informerà tutti i Governi contraenti.