1. La presente convenzione può essere modificata, su proposta di un Governo contraente, secondo una delle procedure previste nel presente articolo.
2. Emendamenti per approvazione unanime
- a.
- su domanda d’un Governo contraente, qualsiasi proposta d’emendamento della presente convenzione da esso formulata è trasmessa dall’organizzazione a tutti i Governi contraenti per esame in via di approvazione unanime,
- b.
- qualsiasi emendamento comunicato in tal modo entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua approvazione da parte di tutti i Governi contraenti a meno che quest’ultimi convengano una data più vicina. Un Governo contraente che non ha notificato all’Organizzazione l’approvazione o il rifiuto dell’emendamento entro un termine di tre anni a contare dalla data in cui l’Organizzazione gliel’ha trasmesso è considerato come approvante tale emendamento;
- c.
- qualsiasi emendamento proposto in tal modo è considerato respinto se non è approvato, nelle condizioni previste al capoverso b, entro tre anni dalla data in cui l’Organizzazione l’ha comunicato per la prima volta ai Governi contraenti.
3. Emendamento dopo esame in seno all’Organizzazione
- a.
- su domanda di un Governo contraente l’organizzazione esamina qualsiasi emendamento alla presente convenzione presentato da detto Governo. Se la proposta è adottata alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti del comitato della sicurezza marittima dell’organizzazione, l’emendamento è comunicato a tutti i membri dell’Organizzazione e a tutti i Governi contraenti, almeno sei mesi prima che esso sia esaminato da parte dell’assemblea dell’organizzazione;
- b.
- se esso è adottato alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dell’Assemblea, l’emendamento è trasmesso dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti nell’intento di ottenere la loro approvazione;
- c.
- l’emendamento entra in vigore dodici mesi dopo la data dell’approvazione da parte dei due terzi dei Governi contraenti per tutti i Governi contraenti salvo quelli che, prima dell’entrata in vigore, fanno una dichiarazione secondo cui essi non l’approvano;
- d.
- l’Assemblea, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, compresi i due terzi dei Governi, rappresentati nel Comitato della sicurezza marittima, presenti e votanti, può proporre, al momento dell’adozione d’un emendamento, che sia deciso che quest’ultimo rivesta una importanza tale che ogni Governo contraente che faccia una dichiarazione, in virtù del capoverso c, e che non approvi l’emendamento entro un termine di dodici mesi dopo l’entrata in vigore, cessa di far parte della presente convenzione alla scadenza di questo termine. La decisione è subordinata alla preapprovazione da parte dei due terzi dei Governi contraenti partecipanti alla presente convenzione;
- e.
- nessuna delle disposizioni del presente paragrafo impedisce al Governo contraente che abbia avviato, in merito a un emendamento, la procedura prevista di adottare, in ogni momento, qualsiasi altra procedura che gli sembri adeguata, in applicazione del paragrafo 2 o 4 del presente articolo.
4. Emendamento mediante conferenza
- a.
- su domanda formulata da un Governo contraente e approvata da almeno un terzo dei Governi contraenti, l’Organizzazione convoca una conferenza dei Governi per esaminare gli emendamenti alla presente convenzione;
- b.
- ogni emendamento adottato da questa conferenza, a maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti, è comunicato da parte dell’organizzazione a tutti i Governi contraenti nell’intento d’ottenere la loro approvazione;
- c.
- l’emendamento entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua approvazione da parte dei due terzi dei governi contraenti, per tutti i governi contraenti all’eccezione di quelli che, prima dell’entrata in vigore, fanno una dichiarazione secondo cui non approvano tale emendamento;
- d.
- una conferenza convocata in virtù del capoverso a, può, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, specificare, nel momento dell’adozione di un emendamento, che quest’ultimo riveste un’importanza tale che ogni Governo contraente che faccia la dichiarazione prevista al capoverso c e che non approvi l’emendamento entro un termine di dodici mesi dopo l’entrata in vigore, cessa, alla scadenza di questo termine, di far parte della presente convenzione.
5. Qualsiasi emendamento della presente convenzione che interviene per l’applica-zione del presente articolo e che concerne la struttura delle navi, è applicabile soltanto alle navi la cui chiglia è già stata posata oppure che si trovino in uno stato d’avanzamento equivalente, alla data dell’entrata in vigore di tale emendamento o dopo questa data.
6. L’Organizzazione informa tutti i Governi contraenti di qualsiasi emendamento che entra in vigore in virtù del presente articolo come anche della data in cui ciascuno di questi emendamenti entrerà in vigore.
7. Qualsiasi approvazione o dichiarazione fatta in virtù del presente articolo è notificata per scritto all’organizzazione che ne informa i Governi contraenti.