Subordinatamente a tutti gli interessi legittimi, ivi inclusi tra l’altro i diritti e doveri dei detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia, l’Autorità assicura, in relazione alle attività nell’Area, che:
- a)
- sulla base del principio di un’equa ripartizione geografica, i soggetti aventi la nazionalità degli Stati in via di sviluppo, sia costieri, sia privi di litorale o geograficamente svantaggiati, vengano ingaggiati, per essere formati, come membri del personale direttivo, tecnico e di ricerca costituito per l’esecuzione delle attività;
- b)
- la documentazione tecnica sui relativi macchinari, apparecchiature, dispositivi e procedimenti venga messa a disposizione di tutti gli Stati, in particolare degli Stati in via di sviluppo che possano aver bisogno e richiedano assistenza tecnica in quel campo;
- c)
- l’Autorità adotti disposizioni adeguate per facilitare l’ottenimento di assistenza tecnica nel campo della tecnologia marina da parte di Stati che possano averne bisogno e farne richiesta, con particolare riferimento agli Stati in via di sviluppo, come pure per facilitare, ai soggetti che di essi hanno la nazionalità, l’acquisizione delle necessarie specializzazioni e conoscenze pratiche, ivi inclusa la formazione professionale;
- d)
- gli Stati che possono aver bisogno di assistenza tecnica in questo campo e ne fanno richiesta, con particolare riferimento agli Stati in via di sviluppo, vengano aiutati ad acquisire le necessarie apparecchiature, procedimenti, impianti e altre conoscenze tecniche, attraverso qualsiasi accordo finanziario previsto dalla presente Convenzione.