1. Jeder Staat hat das Recht, auf dem Boden der Hohen See jenseits des Festlandsockels unterseeische Kabel und Rohrleitungen zu legen.
2. Artikel 79 Absatz 5 findet auf diese Kabel und Rohrleitungen Anwendung.
1. Tutti gli Stati hanno il diritto di posare condotte e cavi sottomarini sul fondo dell’alto mare al di là della piattaforma continentale.
2. A tali condotte e cavi sottomarini si applica l’articolo 79 numero 5.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.